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Nell’ipotesi di inadempienze reciproche nei contratti a prestazioni corrispettive, va comparato il comportamento di entrambe le parti ai fini di stabilire le responsabilità: Cassazione, ordinanza n. 3273/2020

  • 17/02/2020

La Cassazione, con ordinanza n. 3273 dell’11 febbraio scorso, ha stabilito che “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.

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