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Nel settore servizi, l’onere per il rilascio di una licenza, può essere richiesto solamente se ragionevole e commisurato ai costi connessi alla gestione del regime di autorizzazione
- 21/11/2016
La Direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, garantisce la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell’UE.
Tale direttiva, recepita dall’Italia con il D.lgs 26 marzo 2010 n.59, prevede casi in cui, per motivi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità , l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sia subordinato al rilascio di una autorizzazione da parte di una autorità amministrativa.Â
Per il rilascio di tale licenza può essere anche richiesto il pagamento di un importo che però non dovrà complicare o ritardare indebitamente la prestazione di un servizio (art. 13, par. 2 della Direttiva 2006/123).
Sul punto si è espressa la Corte di giustizia dell'Unione europea, su rinvio pregiudiziale della Corte suprema inglese, con la sentenza del 16 novembre u.s., nella causa C-316/15, ammettendo la previsione di oneri, al momento della presentazione di una domanda diretta a ottenere il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione, solo se ragionevoli e commisurati ai costi connessi alla gestione del regime di autorizzazione.
La Corte ha infatti affermato che per il rilascio dell’autorizzazione, oltre a detti oneri, non ne possono essere imposti di ulteriori, anche se legati a spese successive che l’amministrazione dovrà sostenere.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, infatti, l’autorità amministrativa aveva richiesto il pagamento di oneri per il sostentamento delle operazioni di vigilanza messe in atto per reprimere le attività non autorizzate.
La Corte ha sostenuto che tale previsione fosse in contrasto con il diritto comunitario poiché tale pagamento, non connesso direttamente alla gestione del regime di autorizzazione, può essere dissuasivo rispetto all'avvio di un'attività e, quindi, pregiudicare la prestazione di servizi.
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