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Nel contratto di leasing traslativo è valida la clausola che, in caso di risoluzione, consente al cedente di trattenere i canoni scaduti e quelli non ancora maturati

  • 25/10/2021

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28022 del 14.10.2021 ha confermato la decisione delle Sezioni Unite della medesima Corte in tema di leasing espressa con la sentenza n. 2061 del 28.1.2021.

La clausola con cui, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, si attribuisce al concedente la possibilità di pretendere i canoni già scaduti e quelli non ancora maturati, previa detrazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione, è valido. Ciò in quanto la legge consente alle parti di disciplinare ex ante gli obblighi restitutori e risarcitori e, in particolare, gli artt. 1526 c. 2 e 1382 c.c. consentono alle parti, rispettivamente, di prevedere che i canoni già pagati dall’utilizzatore restino acquisiti al concedente a titolo di equo indennizzo e di predeterminare la quantificazione del danno. Nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora non maturati. Inoltre, la previsione della detrazione del valore di mercato del bene al momento della risoluzione impedisce che il concedente possa ricavare dall’inadempimento un vantaggio maggiore rispetto a quello derivante dalla regolare esecuzione del contratto. In ogni caso la stima del bene da portare in detrazione deve essere effettuata nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede.

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