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Nel concordato preventivo, dal 1 gennaio 2017, la transazione fiscale investe anche i debiti derivanti da tributi

  • 09/01/2017

Il D.L. n.35 del 14 marzo 2005, ha novellato parzialmente il concordato preventivo, previsto dalla Legge Fallimentare agli artt. 160 e ss., definendolo “strumento attraverso il quale la crisi dell’impresa può essere risolta anche mediante accordi stragiudiziali che abbiano ad oggetto la ristrutturazione dell’impresa”.
Per utilizzare questo strumento di risoluzione della crisi aziendale è necessario depositare la domanda di concordato, firmata dall’imprenditore in stato di crisi, unitamente ad un piano contenente le modalità e i tempi per la soddisfazione, anche parziale, dei creditori.
In passato i debiti da tributi (come IVA non pagata) e da contributi previdenziali erano esclusi da tale transazione. Infatti, ai sensi dell’art. 182-ter, la proposta del debitore non poteva contenere il pagamento parziale del tributo ma solamente la sua rateazione.
Il 7 aprile 2016 scorso la Corte di giustizia europea, nella causa C-546/14, si era espressa sul punto prevedendo invece la possibilità di proporre, all’interno del concordato, il pagamento parziale di un credito tributario.
La legge di bilancio 2017, art. 1, comma 81, L. 232/2016, ha quindi recepito tale orientamento della Corte novellando il sopracitato art. 182-ter della Legge Fallimentare. 

Dal 1 gennaio 2017 quindi l’imprenditore in stato di crisi può proporre, tramite concordato preventivo, il pagamento, parziale o dilazionato, anche dei tributi e dei contributi previdenziali, ma solo se la misura del versamento è pari a quella che si potrebbe realizzare con la liquidazione.

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