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Nei contratti preliminari di compravendita, la mancata restituzione dell’acconto non integra il reato di appropriazione indebita

  • 03/04/2017

Al momento della stipula di un contratto preliminare di compravendita, il venditore solitamente ottiene il pagamento di una somma di denaro, a titolo di acconto sul maggior prezzo. Nel caso in cui il contratto definitivo non venga poi concluso, tale acconto dovrà essere restituito all’acquirente.

In un caso all’esame della Corte di Cassazione, il venditore, che non aveva restituito l’acconto all’acquirente, era stato imputato del reato di appropriazione indebita, previsto dall’art. 646 del Codice Penale.

Con Sentenza n. 15815 del 29 marzo scorso, la Corte ha precisato che il reato di appropriazione indebita si caratterizza per l’appropriazione della cosa altrui e per il rifiuto della restituzione della stessa al legittimo proprietario. Peraltro, in un caso quale quello in questione, il denaro diventa immediatamente di proprietà del soggetto che riceve il pagamento.

Alla luce di ciò, la Corte ha affermato che la mancata restituzione della caparra non configura il reato di cui all’art. 646 del Codice Penale, non essendovi alcuna appropriazione della cosa altrui. Essa costituisce invece un mero inadempimento di natura civilistica.

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