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Negoziazione assistita obbligatoria: non opera per le domande in materia di successione già assoggettate a mediazione obbligatoria

  • 23/12/2019

Con la sentenza n. 266 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, e comma 5 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, in riferimento agli artt. 77, 3 e 24 Cost, nella parte in cui consentirebbero un concorso tra le diverse condizioni di procedibilità della negoziazione assistita per le domande restitutorie e risarcitorie e della mediazione per le domande vertenti in materia successoria. Tale decisione si fonda sul fatto che non sarebbero state sufficientemente esplicate le ragioni dell’esclusione del carattere successorio delle domande restitutorie e risarcitorie a fronte dell’instaurazione di una controversia attinente alla legittima allocazione dei beni del de cuius.

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