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Negli appalti pubblici, il committente può essere solidalmente responsabile per i crediti dei dipendenti dell’appaltatore

  • 10/04/2017

L’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce che il committente risponde, in solido con l’appaltatore, dei crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell’appaltatore.

Sul punto, con Sentenza del 2.7.2015, la Corte d’Appello de L’Aquila aveva ritenuto che tale disposizione non potesse trovare applicazione nei confronti di un’impresa privata aggiudicatrice di un appalto pubblico.

Di parere contrario, invece, la Corte di Cassazione, la quale, con Sentenza n. 8959 del 6 aprile scorso, ha stabilito che anche un’azienda privata, quale “ente aggiudicatore” ai sensi dell’art. 3, comma 29, del D.Lgs. n. 163/2006, è soggetta alla responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.

Pertanto, negli appalti pubblici, l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, non trova applicazione nei confronti delle sole pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 (Università, Regioni, eccetera).

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