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Manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per motivo oggettivo: la reintegrazione è l'unica tutela applicabile
- 07/05/2019
Con la sentenza n. 7167 del 13 marzo 2019 la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire la questione delle tutele applicabili al lavoratore licenziato, ai sensi dell'art. 18 Stat. Lav., in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per ragioni oggettive.
La Suprema Corte ha affermato che l'espressione "può altresì applicare", di cui all'art. 18, comma 7, Stat. Lav., non assegna al giudice alcun margine di discrezionalità in ordine alla sanzione da applicarsi posto che, ove il fatto sia caratterizzato dalla "manifesta insussistenza" è unicamente applicabile la protezione del lavoratore rappresentata dalla disciplina di cui al comma 4, e dunque la reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
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