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L’opposizione agli atti esecutivi sana i vizi formali del precetto
- 27/08/2018
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19105 del 18 luglio 2018 ha affermato che la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata in tutti i casi in cui l'opposizione agli atti esecutivi si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza contestare alcun pregiudizio con riferimento ai diritti. Questo in quanto alla disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi devono comunque applicarsi le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, prevista dall’art. 156, ultimo comma, c.p.c., secondo cui “La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”.
Ne deriva che la proposizione dell'opposizione da parte del debitore, in particolare quella al precetto, costituisce prova evidente del conseguimento della finalità dell’atto, che è quella di invitare il debitore stesso ad adempiere, rendendolo al contempo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
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