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L’obbligo di repêchage non va indicato nella lettera di licenziamento
- 06/10/2020
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16795 del 6 agosto 2020 afferma che il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto ad esporre specificamente tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento, essendo invece sufficiente che indichi la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie totalmente diversa.
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- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...
- 12/03/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 febbraio 2024, n. 5068, ha stabilito che “Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un'altra, dietro corrispettivo ...
Serviti telefonici: per la Cassazione è illegittima la fatturazione a 28 giorni
29/02/2024La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 15.2.2024, n. 4182, ha stabilito che "Costituisce pratica ingannevole e quindi vietata quella da parte dell'operatore telefonico che stabilisce...