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L’obbligo di repêchage non va indicato nella lettera di licenziamento

  • 06/10/2020

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16795 del 6 agosto 2020 afferma che il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto ad esporre specificamente tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento, essendo invece sufficiente che indichi la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie totalmente diversa.

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