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L’intermediario può essere chiamato a rispondere dei difetti del bene venduto

  • 28/11/2016

La direttiva 1999/44/CE, riguardante gli aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, ha inteso armonizzare le normative nazionali circa la disciplina della garanzia commerciale, che comporta la responsabilità, in capo ai venditori, in caso di difetti che esistano al momento della consegna della merce e che si manifestano entro due anni.

L’articolo 1, di detta Direttiva, considera come venditore qualsiasi persona fisica o giuridica che, in base a un contratto, vende beni di consumo nell’ambito della propria attività commerciale o professionale. 

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la Sentenza del 9 novembre (C-149/15, Wathelet), dando una interpretazione estensiva del sopracitato articolo, applica la Direttiva anche nei confronti dell’intermediario che si presenti come venditore di un bene di consumo, facendo credere al consumatore di agire come venditore/proprietario del bene. 

Nel caso sottoposto alla CGUE una autofficina vendeva, come intermediario, un veicolo difettato, di proprietà di un privato ad un consumatore anch’esso privato. 

La Corte inizialmente chiarisce che l’obiettivo della Direttiva è assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, prevedendo, inoltre, che il venditore consegni al consumatore un bene conforme al contratto di vendita e che, in caso di difetto, lo ripari o lo sostituisca.

Conclude infine che, se il consumatore non è informato sulla titolarità del bene, sarà l’intermediario a rispondere dei difetti, poiché, presentandosi al consumatore senza chiarire di non essere il proprietario, lo induce in errore. Nessuna importanza va inoltre attribuita alla circostanza che l’intermediario non sia stato retribuito dall’effettivo proprietario perché ciò che conta, per far scattare le tutele della Direttiva, è che l’intermediario sia apparso al consumatore come venditore/ proprietario.

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