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L’incarico professionale per prestazione di consulenza è dimostrabile con qualsiasi mezzo istruttorio, anche per presunzioni.

  • 30/01/2017

Il Codice Civile all’art. 1703 definisce il mandato come un contratto consensuale ad effetti obbligatori ed a forma libera. Tale contratto conferito ad un professionista, precisa l’art. 1709, si presume oneroso.
A tal riguardo, in tema di conferimento d’incarico professionale, la giurisprudenza sostiene che al professionista spetta l’onere di provare l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
Sulla tipologia di prova necessaria a dimostrare il conferimento dell’incarico si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1792 del 24 gennaio scorso, la quale ha stabilito che, in assenza di mandato scritto, il conferimento dell'incarico può ritenersi dimostrato anche in base ad e-mail, anche non necessariamente Pec.
Con questa Sentenza, che appare in contrasto con una pronuncia di poche settimane fa (Cass. n. 8 del 3 gennaio 2017 - vedi nostra news del 9.1.2017), la Suprema Corte ha precisato, accogliendo il ricorso di un ingegnere che aveva ottenuto un Decreto Ingiuntivo per somme dovute a titolo di compenso per le prestazioni professionali di consulenza rese, che la prova può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni.
E' rimesso quindi al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.

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