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Licenziamento per lo svolgimento di attività ludica o lavorativa in favore di terzi durante l’assenza per malattia: è legittimo?

  • 09/05/2022

La Corte di Cassazione, Sez. lav., con sentenza n. 13063 del 26 aprile 2022 ha ritenuto che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto generale di svolgimento di altra attività - anche a favore di terzi - da parte del lavoratore assente per malattia; pertanto, il datore di lavoro che per tale ragione irroghi il licenziamento è onerato di provare non solo l’effettivo svolgimento di altra attività da parte del dipendente, ma anche un ulteriore elemento, e cioè o che lo stato di malattia fosse simulato oppure che la diversa attività espletata fosse potenzialmente idonea a pregiudicare, anche in termini di mero ritardo, il rientro in servizio.

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