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Licenziamento per lo svolgimento di attività ludica o lavorativa in favore di terzi durante l’assenza per malattia: è legittimo?
- 09/05/2022
La Corte di Cassazione, Sez. lav., con sentenza n. 13063 del 26 aprile 2022 ha ritenuto che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto generale di svolgimento di altra attività - anche a favore di terzi - da parte del lavoratore assente per malattia; pertanto, il datore di lavoro che per tale ragione irroghi il licenziamento è onerato di provare non solo l’effettivo svolgimento di altra attività da parte del dipendente, ma anche un ulteriore elemento, e cioè o che lo stato di malattia fosse simulato oppure che la diversa attività espletata fosse potenzialmente idonea a pregiudicare, anche in termini di mero ritardo, il rientro in servizio.
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Relazione dell’Ufficio del Massimario sul nuovo Codice della crisi d’impresa
17/10/2022L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, con Relazione n. 87 del 15.9.2022, ha fornito una lettura del codice della crisi d’impresa (da ultimo modificato dal d.lgs. n. 83 del 17.6.20...
Nullità del licenziamento per violazione dell’art. 2110 c.c.
17/10/2022La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27334 del 16.9.2022, ha chiarito la disciplina applicabile nei casi di licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110 del codice civile. In pa...
Legittimo porre a carico del conduttore le imposte gravanti sull’immobile
10/10/2022La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27474 del 20.9.2022, ha affermato la legittimità della clausola che, in un contratto di locazione per scopi diversi da quello abitativo, pone a carico del c...