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Licenziamento nel periodo di prova: non serve motivazione

  • 15/10/2018

La Corte di Cassazione, con ordinanza 18 luglio 2018, n. 18268, ha ribadito che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso.

Incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova.

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