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Licenziamento ingiustificato: previsione di alternatività tra riassunzione e risarcimento

  • 09/03/2020

La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con ordinanza n. 5406 del 27 febbraio 2020 ha stabilito che nell'ambito della tutela, cosiddetta, obbligatoria nei confronti del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604/1966 e n.108/1990, la previsione di alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno comporta che il pagamento della indennità risarcitoria, qualora il rapporto di lavoro non si ripristini, sia sempre dovuto.

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