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Licenziamento ingiustificato: previsione di alternatività tra riassunzione e risarcimento
- 09/03/2020
La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con ordinanza n. 5406 del 27 febbraio 2020 ha stabilito che nell'ambito della tutela, cosiddetta, obbligatoria nei confronti del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604/1966 e n.108/1990, la previsione di alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno comporta che il pagamento della indennità risarcitoria, qualora il rapporto di lavoro non si ripristini, sia sempre dovuto.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...