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Licenziamento illegittimo: la codatorialità fa scattare la responsabilità solidale
- 12/03/2019
Richiamando la normativa civilistica in materia di debito tra più coobbligati (art. 1294 c.c.) la Cassazione (Cass. civile, sezione lavoro, sentenza 11.2.2019 n. 3899) ha rilevato che, anche laddove non sia provata l’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi, sussiste responsabilità solidale tra più società laddove il lavoratore dimostri di aver prestato la propria attività lavorativa indifferentemente in favore di ciascuna di esse.
Mentre, infatti, la prestazione lavorativa è unica, i soggetti destinatari e fruitori della stessa possono essere diversi e, pertanto, è corretto ritenere che in caso di prestazione resa in favore di più soggetti, tutti debbano ritenersi responsabili, configurandosi in tal modo una c.d. codatorialità di fatto, relativamente al rapporto di lavoro in discorso.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...