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L’esdebitazione può essere concessa se anche solo alcuni dei creditori sono stati soddisfatti

  • 01/05/2018

Ai sensi dell’art. 142 della Legge Fallimentare, la persona fisica dichiarata fallita, contestualmente alla chiusura del fallimento o entro l’anno successivo, può chiedere ed ottenere la liberazione dai propri debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (cosiddetta esdebitazione).

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7550 del 27 marzo 2018, ha spiegato che, ai fini della concessione dell’esdebitazione, è necessario siano sussistenti i requisiti previsti dall’art. 142, comma 1, Legge Fallimentare, nonché che i creditori concorsuali siano stati almeno in parte soddisfatti.

A tale ultimo proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che la condizione del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali deve intendersi realizzata anche se taluni di essi, per esempio i creditori chirografari, non siano stati affatto pagati.

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