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Le Sezioni Unite sulla mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo

  • 28/09/2020

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596 ha enunciato il principio secondo il quale, nelle controversie soggette a mediazione obbligatorie, ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

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