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Le Sezioni Unite intervengono sul rapporto tra il giudizio di impugnazione del diniego di omologazione e il giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento.
- 18/04/2017
La giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che la pendenza di una domanda di concordato preventivo pur impedendo temporaneamente la dichiarazione di fallimento, in ogni caso non rende improcedibile il procedimento prefallimentare né ne consente la sospensione.
Pertanto, in caso di rigetto della domanda di omologazione del concordato, anche se non c’è ancora definitività , stante la possibilità del reclamo, è comunque immediatamente pronunciabile la dichiarazione di fallimento, ugualmente in pendenza dell’impugnazione proposta contro il diniego di omologazione.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 9146/2017 del 10 aprile 2017, ha precisato che la sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilità o comunque improcedibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo, che pertanto dovranno essere fatte valere nel giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
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