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Le modifiche al contratto di locazione non si estendono al contratto di sublocazione
- 17/04/2018
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6390 del 15 marzo 2018, ha osservato che l’art. 1595, comma 3, c.c., costruisce un rapporto di dipendenza tra il contratto di locazione ed il contratto di sublocazione, a tutela del locatore e del sub-conduttore.
Pur essendo il contratto di sublocazione inevitabilmente collegato a quello di locazione, ciò non dà però luogo ad un unico rapporto contrattuale, ma ad una pluralità di contratti che rimangono entità negoziali autonome.Â
Pertanto, il locatore ed il conduttore non possono modificare il contenuto di un contratto di sub-locazione che ha ad oggetto lo stesso immobile del contratto di locazione. Ad esempio, la stipula ex novo di un contratto di locazione già cessato non può avere effetti sul contratto di sublocazione.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...