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Le assunzioni obbligatorie, previste nei bandi di gara con la c.d. clausola sociale, non possono ledere la libertà d’impresa

  • 20/03/2017

L’art. 50 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50 del 2016) contempla la possibilità che, con riguardo ai servizi ad alta intensità di manodopera (cioè, con un costo della manodopera pari ad almeno il 50% dell’importo totale del contratto), i bandi di gara di appalti pubblici prevedano la c.d. clausola sociale di riassorbimento occupazionale dei lavoratori del pregresso appalto.

Sul punto, con Sentenza n. 231 del 13 febbraio scorso, il TAR Toscana aveva stabilito che l’obbligo, inserito nel bando di gara, di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, non potesse essere lesivo della concorrenza.

Più recentemente, con Sentenza n. 132 del 1 marzo scorso, il Consiglio di Stato ha chiarito che il predetto obbligo non può operare con riferimento allo stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto.

In particolare, la clausola in questione non può comportare alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato, in forma automatica e generalizzata, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

Pertanto, al fine di non ledere la concorrenza, l’obbligo di riassorbire i lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, previsto dalla c.d. clausola sociale, deve essere compatibile con l’organizzazione d’impresa dell’imprenditore subentrante.

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