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L’attribuzione di compensi sproporzionati agli amministratori integra il reato di bancarotta patrimoniale

  • 03/04/2017

L’art. 216, comma 1, n. 1, della Legge Fallimentare, punisce l’imprenditore fallito che abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i propri beni, ovvero, allo scopo di creare pregiudizio ai creditori, abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti (c.d. bancarotta fraudolenta patrimoniale).

Ai sensi dell’art. 216, comma 3, Legge Fallimentare, è invece punito il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, esegua pagamenti o simuli titoli di prelazione, in danno dei creditori (c.d. bancarotta fraudolenta preferenziale).

In un caso all’esame della Corte di Cassazione, il presidente del consiglio di amministrazione e poi amministratore unico di una società a responsabilità limitata (s.r.l.), successivamente fallita, aveva attribuito determinati compensi agli amministratori, sproporzionati rispetto all’attività svolta, in un momento in cui, peraltro, la situazione di dissesto della società era già conclamata.  

Con Sentenza n. 16111 del 30 marzo scorso, la Corte ha ritenuto che tale condotta non integri il reato di c.d. bancarotta preferenziale, bensì quello, punito più severamente, di c.d. bancarotta patrimoniale.

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