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L’assenteismo è un inadempimento “a formazione progressiva” e incide gravemente sul rapporto di fiducia tra lavoratore e datore.
- 19/05/2021
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 4 maggio n. 11635, ha stabilito che, il comportamento assenteista del dipendente, anche prima della c.d. “riforma Madia”, determina una grave forma di responsabilità disciplinare per scarso rendimento, che costituisce un inadempimento contrattuale di durata e plurisussistente. In tali casi, il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorre non dalla conoscenza della prima mancanza ma dal momento del fatto giuridicamente rilevante consistente nel protrarsi di una prestazione insufficientemente produttiva. Infatti, lo scarso rendimento sul lavoro è la conseguenza di una presenza in ufficio ingiustificatamente discontinua e comunque determinata da un comportamento negligente e inosservante degli obblighi di servizio.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dell...