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L’appaltante è responsabile a fronte di violazioni della normativa antinfortunistica in caso di concreta ingerenza nei lavori subappaltati

  • 19/09/2016

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede la responsabilità penale dei datori di lavoro, dirigenti, committenti e responsabili dei lavori, in caso di violazione della normativa antinfortunistica.

Sul punto, la giurisprudenza si era già espressa affermando che l’appaltatore, in caso di subappalto per l’esecuzione delle opere a terzi, non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro (ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. b) D. Lgs. 81 del 2008) e continua quindi ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una ingerenza nella esecuzione dei lavori appaltati (Cass. Pen., Sez. III, n. 50996 del 24.10.2013).

Con la Sentenza n. 37229 dell’8 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che l’ingerenza va verificata concretamente. In sostanza, occorre accertare che l’appaltante, nell’ambito del contratto di appalto, effettivamente eserciti quei poteri decisionali che il sopracitato art. 2 indica quali necessari ai fini della qualifica di datore di lavoro. Nel caso, la responsabilità non potrà essere evitata.

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