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L’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, senza giusta causa, giustifica l’addebito nella separazione.

  • 08/02/2021

La Corte di Cassazione, I sez., con ordinanza n. 1785, depositata il 28 gennaio 2021, ha confermato che l’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, se non assistito da giusta causa, costituisce violazione dell’obbligo di convivenza ed è, per sé, sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già diventata intollerabile e quindi in conseguenza di tale fatto.

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