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La violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo in classe configura una ipotesi di responsabilità contrattuale (e non extracontrattuale) della scuola.

  • 04/01/2021

Il Tribunale di Reggio Calabria con un' interessante sentenza del 20 novembre 2020, n. 1087, ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dai genitori di un ragazzo per i danni da questi subiti a causa delle condotte illecite poste in essere nei suoi confronti, nei locali della scuola, da due compagni di classe. La domanda dei genitori che, inizialmente, avevano chiamato in causa il MIUR per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, secondo il Tribunale va qualificata giuridicamente in modo diverso, ossia come domanda di responsabilità contrattuale. Ciò in quanto, i genitori della vittima, nella circostanza del caso di specie, avevano denunciato la violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui egli fruisce della prestazione scolastica, e non, piuttosto, la violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Sicché, il Tribunale ritenute sufficientemente provate la responsabilità dei due aggressori, nonché provata l’omessa vigilanza da parte del personale docente e non docente, ha condannato il MIUR a risarcire alla vittima i danni non patrimoniali (biologici, psichici e morali) subiti.

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