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La successione nei rapporti giuridici controversi di Agenzia delle entrate-riscossione
- 27/08/2018
L’art. 1, comma 1, D.L. n. 193/2016, ha disposto la cancellazione d’ufficio di tutte le società del Gruppo Equitalia dal registro delle imprese, a decorrere dal 1° luglio 2017. L’art. 3 del medesimo decreto prevede, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, la successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici che facevano capo alle società del Gruppo Equitalia.
La Corte di Cassazione, Sez. V, con l’ordinanza n. 15869 del 15.6.2018, ha chiarito che, a livello processuale, detta situazione non integra una successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì una successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c. Invero, a fronte del “venir meno” della parte, è stato normativamente individuato un soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuite alla stessa.
Ne consegue che i giudizi pendenti proseguono regolarmente, con il subentro del successore, senza necessità di alcuna interruzione.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
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