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La serialità delle opere non esclude l’applicabilità della legge sul diritto d’autore

  • 27/03/2017

L’art. 22 del D.Lgs. n. 95 del 2001, attuativo della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, ha modificato l’art. 2, comma 1, della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), introducendo, al n. 10), una ulteriore categoria di opere suscettibili di protezione, vale a dire “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

Sul punto, con Sentenza del 22 novembre 2012, la Corte di Appello di Venezia aveva escluso che le creazioni seriali, proprie della produzione di articoli di industrial design, fossero connotate da valore artistico, requisito necessario ai fini della protezione dell’opera. Secondo la Corte, tali creazioni non potevano “ritenersimanifestazione di una particolare intuizione espressiva e di uno stile fortemente individuale dell’autore, in quanto da anni riprodotte in migliaia di esemplari e senza autonomo valore nel mercato dell’arte”.

In senso opposto, con Sentenza n. 7477 del 23 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha invece chiarito che la tutela accordata dalla legge sul diritto d’autore può estendersi anche alle opere di disegno industriale destinate ad una produzione seriale.

Infatti, a detta della Corte di Cassazione, la riproducibilità in modo seriale e su larga scala non esclude il valore artistico dell'opera, richiesto ai fini della protezione dell'opera medesima. Esso va quindi ricercato in altri indicatori oggettivi, quali, ad esempio, l'attribuzione di premi, la pubblicazione su riviste specializzate, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.

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