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La sentenza dichiarativa di fallimento è inidoneità ad interrompere il possesso "ad usucapionem”.
- 06/07/2021
la Corte di Cassazione con sentenza del 31.05.2021, n. 15137 ha statuito che la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
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Responsabilità medica: criteri per la liquidazione del danno
01/08/2022La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 22136 del 13.7.2022, si è pronunciata su una richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica. In particolare, la Suprema Corte ha stab...
- 01/08/2022
Il TAR Campania, con Sentenza n. 4731 del 13.7.2022, si è pronunciato sull’impugnazione di un provvedimento di esclusione di un consorzio stabile da una procedura di gara. In particolare...
Appalti pubblici: la revisione dei prezzi è soggetta alla prescrizione quinquennale
25/07/2022In materia di appalti pubblici di servizi, il TAR Trento, con Sentenza n. 140 del 19 luglio 2022, ha in primo luogo confermato la giurisdizione del giudice amministrativo in punto di revisione dei ...