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La sentenza dichiarativa di fallimento è inidoneità ad interrompere il possesso "ad usucapionem”.

  • 06/07/2021

la Corte di Cassazione con sentenza del 31.05.2021, n. 15137 ha statuito che la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. 

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