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La registrazione tardiva sana la nullità del contratto di locazione immobiliare

  • 13/01/2020

La Corte di Cassazione con sentenza n. 34156 del 20 dicembre 2019, ha confermato quanto ribadito in precedenza dalla sentenza n. 23601 del 9 ottobre 2017 (SS.UU.), in tema di registrazione tardiva del contratto di locazione immobiliare. Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, qualora non venga registrato nei termini di legge. Tuttavia, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, il contratto potrà comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione.

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