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La notifica non è nulla se il nome dell’avvocato è errato

  • 06/11/2018

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del18 ottobre 2018, n. 26260, ha stabilito che, con riguardo alle notifiche effettuate al procuratore della Parte, l’erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione.

È parere dei Giudici della Suprema Corte che la notifica debba comunque ritenersi perfezionata ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 c.p.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso di notifiche effettuate al difensore, l’erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione qualora, nonostante l’errore, debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l’effettivo destinatario dell’atto.

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