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La diffida amministrativa per la violazione delle norme agro-alimentari alla luce del D.L. 76/2020 convertito.

  • 22/09/2020

L’11 settembre 2020, il D.L. 76/2020 c.d. “Semplificazioni” è stato convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020.

All’art. 43, comma 3, sono state introdotte una serie di disposizioni che hanno profondamente innovato la disciplina della diffida amministrativa per le violazioni delle norme agro-alimentari, prevista dall’art. 1, comma 3 del D.L. 91/2014.

In particolare, per effetto del nuovo D.L. “Semplificazioni” convertito, è stato esteso l’ambito applicativo della diffida anche alle imprese agricole, alimentari e mangimistiche.

Inoltre l’applicabilità della stessa è ora estesa anche ai prodotti già posti in commercio (ultimo periodo, art. 1, comma 3 del D.L. 91/2014).

È stato, poi, abrogato il riferimento normativo che limitava l’applicazione della diffida all’accertamento “per la prima volta” dell’esistenza di violazioni sanabili, con l’effetto di consentire, d’ora in avanti, l’applicazione della diffida senza limiti, anche per reiterate violazioni.

È venuta meno, anche, la limitazione che consentiva l’utilizzo della diffida per i soli illeciti puniti con pena pecuniaria. Con la conseguenza che le violazioni che comportano, oltre alla sanzione pecuniaria, altre sanzioni amministrative accessorie, sono ora passibili di diffida, laddove ricorrano i presupposti indicati dalla legge.

È stato, infine, esteso il termine per adempiere, a partire dalla notifica della diffida. Si è passati, infatti, dagli iniziali 20 giorni, ad un termine più elastico “non superiore a novanta giorni”.

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