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Know-how, brevettabilità e rivelazione di segreti industriali.

  • 31/08/2020

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16975/2020, ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali, non è necessaria la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 c.c., della scoperta o dell'applicazione rivelata dovendosi ritenere oggetto della tutela penale del reato in questione il "segreto industriale" inteso in senso lato, ovvero "quell'insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione”.  Il know-how aziendale viene fatto rientrare nel campo di applicazione della norma in quanto riconducibile all'elastica nozione di "applicazione industriale" (oggi assimilabile all'espressione "segreto commerciale", secondo quanto espressamente affermato dal D.Lgs. n. 63 del 2018, art. 9, comma 3), comprensiva - secondo un'opinione risalente e diffusa - di tutte le innovazioni e gli accorgimenti che "contribuiscono, comunque, al miglioramento e all'aumento della produzione", ancorché siano privi dei requisiti richiesti per la loro brevettazione.

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