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Inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove formulate dopo la prima udienza di trattazione (Cass. Civ., Sez. VI, ord. 26 novembre 2019 n. 30745)

  • 09/12/2019

La Corte di Cassazione Civile, con propria ordinanza n. 30745 del 26 novembre scorso, ha nuovamente ribadito che le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto vadano proposte entro la prima udienza di trattazione, in quanto la memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare solo e soltanto le domande "già proposte".

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