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In materia di esecuzione forzata, se sopravviene la caducazione del titolo esecutivo cessa la materia del contendere oggetto di opposizione
- 08/11/2021
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 25478 del 21.9.2021, si sono soffermate sul tema relativo all’esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo e, in particolare, sugli effetti della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per effetto di una pronuncia del giudice di cognizione. La Corte di legittimità ha stabilito che, in questo caso, l’eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, proposto per altri motivi, deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Conseguentemente, le spese processuali devono essere determinate sulla base della fondatezza delle ragioni iniziali delle parti, a prescindere dalle sopravvenute circostanze di fatto che possano aver determinato la cessazione della materia del contendere.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...