News

 

Impedito controllo: non punibile l’amministratore che non presenzi all’assemblea

  • 29/01/2018

L’art. 2625 del Codice Civile, punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri artifici, abbiano impedito od ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci.

Con Sentenza n. 2310 del 21 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato che la mancata presenza dell’amministratore in assemblea, tale da impedirne la valida costituzione, non rientra nel novero delle condotte punite dall’art. 2625 del Codice Civile.

La condotta contestata, senz’altro omissiva, non comporta l’occultamento di alcun documento e non costituisce un artificio, il quale presuppone una condotta attiva.

NEWS

 
Click to view our video