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Illecito amministrativo contestato alla S.n.c.: la responsabilità della persona fisica
- 29/01/2019
In tema di sanzioni amministrative, a norma dell’art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione o l’omissione che integra la violazione.
Ne consegue che, qualora un illecito amministrativo sia astrattamente ascrivibile ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a rispondere i soci amministratori, essendo indispensabile accertare se essi abbiano o meno tenuto una condotta che abbia dato luogo all’infrazione. Sono questi i principi ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione II civile, nell’ordinanza n. 30766 del 28 novembre 2018.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...