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Il promissario acquirente può rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo se nel preliminare di vendita viene taciuta la provenienza del bene da donazione: Cassazione Civile, Sez. II, sent. 12 dicembre 2019 n. 32694

  • 16/12/2019

La Seconda Sezione della Cassazione Civile con sentenza n. 32694 del 12 dicembre scorso si è pronunciata in punto di preliminare di vendita avente ad oggetto un bene proveniente da donazione, ribadendo che, anche se la predetta provenienza non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario acquirente ad avvalersi del rimedio dell'art. 1481 c.c., “è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi”.

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