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Il potere sanzionatorio dell’Anac

  • 25/08/2020

Il T.A.R. Lazio, Sez. I., con la decisione n. 7961/2020, ha chiarito che la produzione o l’utilizzazione, da parte di un operatore economico partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica, di false informazioni e falsi documenti sono comportamenti che possono essere sanzionati in modo parallelo e autonomo sia dalla stazione appaltante, alla quale compete la decisione di estromettere o meno il partecipante dalla gara, sia all’ANAC, a cui spetta, invece, la valutazione sull’applicazione o meno delle sanzioni previste dal Codice dei contratti pubblici. È dunque ammissibile che una falsa dichiarazione o un falso documento non giustifichi, per la stazione appaltante, l’esclusione dalla gara dell’operatore, ma possa comunque comportare l’irrogazione di una sanzione da parte dell’Autorità.

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