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Il potere sanzionatorio dell’Anac
- 25/08/2020
Il T.A.R. Lazio, Sez. I., con la decisione n. 7961/2020, ha chiarito che la produzione o l’utilizzazione, da parte di un operatore economico partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica, di false informazioni e falsi documenti sono comportamenti che possono essere sanzionati in modo parallelo e autonomo sia dalla stazione appaltante, alla quale compete la decisione di estromettere o meno il partecipante dalla gara, sia all’ANAC, a cui spetta, invece, la valutazione sull’applicazione o meno delle sanzioni previste dal Codice dei contratti pubblici. È dunque ammissibile che una falsa dichiarazione o un falso documento non giustifichi, per la stazione appaltante, l’esclusione dalla gara dell’operatore, ma possa comunque comportare l’irrogazione di una sanzione da parte dell’Autorità .
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...