News

 

Il possesso del requisito della certificazione di qualità negli appalti pubblici: la recente sentenza n. 1881/2020 del Consiglio di Stato.

  • 06/04/2020

Il Consiglio di Stato, V sezione, con sentenza n. 1881 del 16 marzo 2020 ha stabilito che, qualora la lex specialis non preveda distinzioni nell’ambito dell’oggetto contrattuale tra prestazioni principali e prestazioni secondarie (di talché, tutte le imprese che concorrano in forma di raggruppamento temporaneo siano abilitate ad eseguire le medesime lavorazioni, non separabili né distinguibili, in termini qualitativi), la certificazione di qualità di cui all’art. 87 del d. lgs. n. 50 del 2016, che costituisce un requisito tecnico di carattere soggettivo e non oggettivo, va posseduta singolarmente da ciascuna impresa, risultandone altrimenti vanificato l’interesse della stazione appaltante a conseguire un determinato livello qualitativo delle prestazioni oggetto di affidamento da parte di tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo.

NEWS

 
Click to view our video