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Il possesso del requisito della certificazione di qualità negli appalti pubblici: la recente sentenza n. 1881/2020 del Consiglio di Stato.
- 06/04/2020
Il Consiglio di Stato, V sezione, con sentenza n. 1881 del 16 marzo 2020 ha stabilito che, qualora la lex specialis non preveda distinzioni nell’ambito dell’oggetto contrattuale tra prestazioni principali e prestazioni secondarie (di talché, tutte le imprese che concorrano in forma di raggruppamento temporaneo siano abilitate ad eseguire le medesime lavorazioni, non separabili né distinguibili, in termini qualitativi), la certificazione di qualità di cui all’art. 87 del d. lgs. n. 50 del 2016, che costituisce un requisito tecnico di carattere soggettivo e non oggettivo, va posseduta singolarmente da ciascuna impresa, risultandone altrimenti vanificato l’interesse della stazione appaltante a conseguire un determinato livello qualitativo delle prestazioni oggetto di affidamento da parte di tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...