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Il Portale delle Vendite Pubbliche

  • 24/07/2017

L’art. 13, comma 1, lett. b), n.1), del Decreto Legge n. 83/2015, convertito dalla L. n. 132/2015, ha modificato l’art. 490, comma 1, del Codice di procedura civile, così introducendo, nel processo esecutivo italiano, il cosiddetto Portale delle Vendite Pubbliche (PVP).

Il nuovo art. 490, comma 1, del Codice di procedura civile, stabilisce dunque che “quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono  interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica  denominata portale delle vendite pubbliche”.

In virtù dei rinvii al predetto art. 490, contenuti negli artt. 107, 163-bis e 182, L.F., la pubblicazione sul PVP trova applicazione anche nell’ambito delle procedure fallimentari e concordatarie.   

I dati relativi ai procedimenti esecutivi ed alle procedure concorsuali sono dunque pubblicati a cura dei creditori procedenti, dei delegati alle vendite, nonché degli organi delle procedure concorsuali.

Il PVP è attivo dal 17 luglio scorso.

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