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Il licenziamento orale non è provato dalla mera cessazione della prestazione lavorativa

  • 19/03/2019

Il lavoratore che impugni un licenziamento, intimato senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro sia pur sempre ascrivibile alla volontà del datore di lavoro.

La mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è, infatti, circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova, a maggior ragione quando il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore. È questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3822/2019 ha riformato la decisione della Corte d’Appello che aveva accolto l'impugnativa proposta dal dipendente avverso il licenziamento asseritamente intimato in forma orale.

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