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Il divieto alla facoltà di subappalto previsto dalla lex specialis

  • 03/08/2020

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 4252 del 2 luglio 2020 ha stabilito che in presenza di una facoltà di subappalto vietata dalla lettera di invito ma consentita dal capitolato speciale d’appalto, si genera una situazione di ambiguità derivante dalle modalità con cui la normativa di gara è stata confezionata che non può essere fatta ricadere sull’operatore ad essa partecipante con la sua esclusione, ma al più con il divieto della facoltà di subappalto. La partecipazione alla gara del concorrente deve comunque ritenersi consentita anche in presenza di una dichiarazione di subappalto vietata, se il medesimo sia in proprio qualificato per l’esecuzione del servizio.

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