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Il datore di lavoro risponde del danno causato al lavoratore da cose che il datore ha in custodia

  • 08/05/2018

L’art. 2087 del Codice civile prevede, a carico del datore di lavoro, un generale obbligo di garantire la sicurezza del lavoratore. A sua volta, l’art. 2051 del Codice civile, stabilisce che “(c)iascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

In un caso in cui un lavoratore era rimasto ferito dall’esplosione di una carica posta all’interno di una galleria, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5957 depositata il 12 marzo 2018, ha riconosciuto la concorrente applicabilità dei predetti due articoli.

Pertanto, il datore di lavoro risponde del danno causato al lavoratore dalla cosa che il datore di lavoro ha in custodia (in questo caso, l’area della galleria), sempreché sia accertato il nesso causale tra il danno ed il luogo di lavoro e a condizione che il datore di lavoro non provi il caso fortuito.

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