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Il condomino che ha anticipato le spese di conservazione sulle parti comuni, ha diritto al rimborso solo se prova che erano urgenti.

  • 10/03/2021

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 1 marzo n. 5570, ha ritenuto che il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, abbia diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.

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