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Il concorso di colpa del danneggiato deve essere motivato.

  • 19/05/2021

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 maggio 2021, n. 12166, ha ritenuto che, la valutazione della condotta rilevante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., e la determinazione del grado delle colpe concorrenti presuppone la valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, solamente in tal caso può ritenersi dal giudice di merito assolto l'obbligo della motivazione con l'esprimere il proprio convincimento circa la maggiore o uguale gravità dell'una o dell'altra colpa.

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