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Giurisdizione ordinaria in materia di sussistenza della servitù di pubblico passaggio

  • 10/08/2020

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 4570 del 15 luglio 2020, ha stabilito che l’accertamento giurisdizionale dell’effettiva esistenza della servitù di pubblico passaggio compete all’autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di materia di diritto soggettivo e non di interesse legittimo; mentre, il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusivamente per una cognizione incidentale sulla questione, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., senza poter fare stato sulla medesima con la propria decisione, e al solo fine di pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento che forma specifico oggetto di ricorso.

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