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Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di risarcimento del danno per l’illegittima sanzione disciplinare sportiva.

  • 06/02/2017

In materia di diritto sportivo, il vincolo di giustizia, disciplinato dall’art. 2, comma 2, l. n. 280/2003, impone alle società sportive e ai tesserati l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo in materia di: (i) osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale; (ii) comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Tale vincolo, però, non opera nel caso di risarcimento danni conseguenti alle sanzioni disciplinari illegittimamente irrogate. Infatti, come stabilito dal Tar Lazio con la Sentenza 23 gennaio 2017, n. 1163, l’azione risarcitoria, conseguenza di tali sanzioni illegittimamente irrogate, è riconducibile entro lo schema della responsabilità aquiliana della P.A.

Nel caso oggetto della Sentenza del Tar, un ginnasta, sospeso dall'attività per sei mesi a seguito di un provvedimento disciplinare, poi annullato dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, chiedeva il risarcimento del danno per la perdita dello sponsor. Il danno, quantificato in € 100.000,00, è stato riconosciuto dal Giudice amministrativo, che, condannando al pagamento la Federazione Ginnica Italiana, ha ribadito la propria giurisdizione esclusiva.

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