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Evaporata la distinzione tra comunicazione e notificazione?
- 02/05/2017
In relazione alla impugnazione di una sentenza dichiarativa di fallimento, la Cassazione, con sentenza 20 aprile 2017, n. 9974, ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività sul presupposto che il termine per l’impugnazione decorre non già dalla notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario bensì dalla comunicazione da parte della Cancelleria.
Nel caso di specie, infatti, la Cancelleria aveva comunicato al procuratore domiciliatario, a mezzo PEC, il testo integrale della sentenza, mentre qualche giorno dopo la sentenza era stata notificata anche a mezzo ufficiale giudiziario.
Nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha affermato che la notifica del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo, effettuata a mezzo PEC dalla Cancelleria, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione, non ostandovi il testo dell’art. 133 c.p.c., secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.
Ciò in quanto la distinzione tra comunicazione e notificazione è sostanzialmente evaporata nell’ambito della specifica disciplina del ricorso avverso la decisione sul reclamo della sentenza di fallimento, ove la decorrenza del termine per l’impugnazione risulta per legge ancorata all’atto della Cancelleria.
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