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È inesistente la notificazione presso il vecchio recapito del procuratore domiciliatario
- 21/01/2019
La Cassazione con l’ordinanza n. 32931 del 20 dicembre 2018 ha stabilito l’inesistenza della notificazione dell’impugnazione che non sia andata a buon fine per errore (imputabile al notificante) sul domicilio del difensore domiciliatario, determinato dal fatto che era sopravvenuto un mutamento dell’indirizzo dello studio professionale, tempestivamente indicato nell’albo.
Richiamandosi al filone giurisprudenziale prevalente, la Corte ha ritenuto che l’errore si debba considerare imputabile all’avvocato, qualora sia richiesta all’ufficiale giudiziario la notifica nel domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...